Statuto Cori Ensemble, Associazione di Promozione Sociale
Art.1 Costituzione, denominazione, sede e durata
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo settore (D. Lgs. n.117/2017
e successive modifiche), l’associazione di promozione sociale “CORI ENSEMBLE APS “,
con sede legale nel Comune di Firenze presso la residenza del Maestro/a del coro,
e con durata a tempo indeterminato.
L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro di cui all’art. 45 e segg. del D.Lgs. 117/2017.
Art. 2 Scopo, finalità e attività
del proprio contesto territoriale. Le rappresentazioni sono volte ad animare Scuole,
Ospedali (Progetto “Musica per la Salute”), RSA e situazioni sociali che trarrebbero
vantaggio da una proposta di aggregazione, educazione alla musica e socializzazione.
E’ finalità specifica della Associazione creare “ponti musicali” che uniscano le varie
età della vita e le fasi di vulnerabilità che le accompagna. Promuove la nascita di
“cellule corali” che si uniscono con la pratica dello stesso repertorio. Tali cellule corali
possono nascere nei luoghi di riferimento prescelti: scuole, ospedali, RSA, Case
Circondariali, Centri per Anziani, Circoli Ricreativi.
L’Associazione persegue la diffusione del Canto Corale e si dedica ad un repertorio
quanto più possibile vario, sempre con uno studio musicale serio ed approfondito e
promuove il benessere vocale e psicologico dei suoi associati, puntando sempre alla
qualità dell’esecuzione musicale.
L’Associazione,
avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri
associati, cura l’ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
particolare interesse sociale, in favore dei propri associati o di terzi . Sono incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato, e delle attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. i, Codice del Terzo
Settore).
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la loro
individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercita
re anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del
Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi
di natura non corrispettiva, al solo fine di finanziare le proprie attività statutarie e nel
rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e
con il pubblico.
Art. 3 Tipologie Associati
presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall’Associazione per il
raggiungimento delle finalità di cui all’articolo precedente.
Gli Associati sono: fondatori, ordinari, sostenitori, collaboratori, onorari.
Sono associati fondatori coloro i quali sono intervenuti all’Assemblea Costitutiva. I
fondatori ancora aderenti all’Associazione hanno il compito di controllare che l’attività
associativa sia conforme allo spirito costituente e allo scopo statutario
dell’Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà
interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su
tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell’Associazione.
Sono Associati ordinari coloro i quali, dopo aver richiesto l’inserimento nell’organico
del coro come coristi o musicisti e dopo aver superato il periodo di prova prescritto
vengono ammessi.
Sono Associati sostenitori coloro i quali, condividendo le finalità dell’Associazione, la
sostengono con donazioni liberal i.
Sono Associati collaboratori coloro i quali offrono la propria collaborazione nelle
attività non prettamente musicali del coro.
Sono Associati onorari coloro i quali abbiano dato un contributo di grande valore ai
temi di interesse generale dell’Associazione dichiarando di condividerne le finalità.
Gli associati prestano la loro attività in modo totalmente volontario e gratuito. Possono
prestare la loro attività in modo non volontario e dietro compenso quando ciò è
necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale. In ogni caso il
numero dei non volontari non può superare il cinque per cento del numero totale degli
associati (art. 36 D.lgs. 117 del 03.07.2017).
Art. 4 Ammissione degli associati
domanda al Consiglio Direttivo, compilando l’apposito modulo di iscrizione, nel quale,
inoltre, autorizzano la pubblicazione delle foto eseguite durante le attività
dell’Associazione ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali nel rispetto
della normativa vigente (Codice della privacy, D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e
ss.mm.ii.).
La procedura, l’inoltro e la gestione delle domande di ammissione può avvenire anche
per via telematica.
E’ compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell’Assemblea, deliberare secondo
criteri non discriminatori l’ammissione come associato, entro un termine di 90 giorni,
definito “periodo di prova”. E’ facoltà del Consiglio Direttivo aumentare o diminuire
tale termine.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Art. 5 Diritti degli Associati
di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi,
attività, prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con
diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli
stessi.
Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri
associativi.
Art. 6 Obblighi Associati
annuale associativa proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea degli
Associati, ed all’osservanza dello Sta tuto e delle deliberazioni prese dagli organi
associativi.
Art. 7 Scioglimento rapporto associativo
sempre recedere dall’Associazione, comunicando in forma scrit ta la propria decisione
al Consiglio Direttivo, che provvederà a cancellarne i nominativi dal relativo registro.
Gli Associati sono esclusi per i
seguenti gravi motivi:
a – quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali
Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi
b – quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative
senza giustificato motivo;
c – quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materia li alla Associazione;
d – quando, se coristi, non partecipino alle prove di teoria e pratica per sei mesi
consecutivi senza l’autorizzazione del Maestro del Coro.
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica della Assemblea, e ne
verrà data comunicazione all’interessato, anche tramite e mail.
Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso
entro 30 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà
in modo definitivo.
Art. 8 Organi
• l’Assemblea degli Associati;
• il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione
• l’Organo di Controllo
• il Revisore Legale dei Conti.
Art. 9 Assemblea degli Associati
ad un voto.
E’ presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.
La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite a ordinaria o tramite e-mail, almeno 10 giorni prima dell’Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mail, almeno 10 giorni prima dell’Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta.
La convocazione deve contenere, oltre agli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione.
In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l’Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell’urgenza.
Art. 10 Competenze Assemblea
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
a – approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio
Direttivo;
b – approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
c – nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
d – eventualmente ratifica circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
e – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi
dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
f – delibera sulle modificazioni dello Statuto;
g – approva gli eventuali Regolamenti interni, compreso quello relativo al
funzionamento dell’Assemblea;
h – delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Associazione;
i – revoca il Presidente e il Maestro del Coro con il voto favorevole della metà più uno
degli Associati;
l – nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
m – delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall’Atto
Costitutivo o dallo Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.
L’Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è
fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.
Le delibere assembleari devono essere debitamente trascritte nel libro verbali delle
assemblee degli Associati.
Art.11 Quorum Assemblea
almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli Associati, in proprio o per delega.
In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.
In particolare, per modificare lo Statuto, occorre la presenza della maggioranza degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.
Art.12 Rappresentanza in Assemblea
voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne
faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.
Art.13 Consiglio Direttivo
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi
motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 (sette) Consiglieri eletti dall’Assemblea, per
la durata di tre anni.
I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle
riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
In caso di dimissioni di un Consigliere, l’Assemblea potrà decidere se cooptare il primo
dei non eletti oppure procedere a nuova elezione del Consiglio Direttivo, necessaria
quest’ultima in caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere.
Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il
Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato
rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui
non sia possibile eleggere il P residente o il Tesoriere o il Segretario, l’Assemblea
deciderà come procedere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei
propri componenti lo ritengano necessario per deliberare sugli atti della vita
associativa .
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per
Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:
a – redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee
approvate dall’Assemblea;
b – cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c – propone l’ammontare della quota associativa all’Assemblea, e le modalità di versamento;
d – determina l’ammontare delle quote a carico di ciascun socio corista per la partecipazione alle attività formative e musicali, nonché le modalità di versamento;
e – delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
f – delibera sull’esclusione degli Associati;
g – svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
h – propone all’Assemblea la nomina del Maestro del Coro e la sua eventuale revoca;
i – propone all’Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
j – delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
k – stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
l – cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
m – ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente .
Art.14 Presidente
che la impegnano verso l’esterno.
Egli presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e gestisce l’ordinaria
amministrazione dell’Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai
quali riferisce dell’attività svolta
E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi
titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza
liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti
l’Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. E’ sua facoltà conferire deleghe,
preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua
fiducia.
In caso di oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti in via d’urgenza,
sottoponendoli a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Art.15 Organo di Controllo
30 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
Art.16 Revisore Legale dei Conti
all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.
Art.17 Segretario
tiene aggiornati i libri degli Associati e dei Volontari,
dei bilanci dell’Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli
organi previsti dal presente Statuto.
Provvede ad eseguire le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
Art.18 Tesoriere
Il tesoriere gestisce, sotto la supervisione dell’intero Consiglio Direttivo,
l’amministrazione ordinaria dell’associazione ed in particolare introita somme e valori,
esegue pagamenti, rilascia quietanze, provvede ad operazioni bancarie attive e passive,
sempre nei limiti previsti dall’art. 13.
Per operazioni di valore unitario pari o superiori a Euro 2.000,00 (duemila/00) occorre
la controfirma del Presidente o del Segretario.
Conserva in ordine la documentazione contabile dell’associazione anche per poterla
esibire in caso di controlli disposti dalle autorità competenti, provvede alla
corrispondenza, sovrintende alle attività amministrative ed economiche
dell’associazione.
Redige il progetto di bilancio di esercizio e di previsione, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
Art.19 Maestro del Coro
Il Maestro del Coro, che può essere individuato anche fra gli associati, è nominato
dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo e il suo incarico ha
durata illimitata sino a revoca dello stesso.
Il Maestro del Coro:
• Prepara i coristi con lo studio della tecnica vocale e alfabetizzazione musicale.
• Prepara l’attività concertistica che verrà eseguita durante l’anno.
• Ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali
proposte fatte dai coristi.
• Definisce l’organico del coro per le esecuzioni.
E’ sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali
anche all’interno del coro che lo affianchi no nella preparazione sia del repertorio che
dei coristi.
Il Maestro del Coro esprime il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli
Associati ordinari cantori.
E’ facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazione da
utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il
buon nome dell’Associazione stessa.
E’ facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un
Direttore Artistico.
Art.20 Cariche Associative
Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.
La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall’Ufficio Elettorale composto da
due scrutatori e dal Segretario uscente.
E’ ammesso il voto per delega come previsto dall’art. 12.
E’ ammessa la candidatura degli Associati 8 giorni prima dell’Assemblea indetta per
la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro
disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione comporta l’automatica decadenza del Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, la parola torna all’Assemblea (v. art. 13).
Art.21 Patrimonio
Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed
altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
Art.22 Divieto distribuzione utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
Art.23 Risorse economiche
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e
allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,
contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,
proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse
generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Art.24 Bilanci
Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea
che lo approva a maggioranza, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Il bilancio preventivo viene approvato nei tempi e nei modi di cui al precedente comma.
I bilanci saranno accompagnati da una relazione sulle attività realizzate
dall’associazione nel corso dell’anno di riferimento.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione per 10 giorni
precedenti l’assemblea degli associati, che li dovrà discutere ed approvare, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
I bilanci approvati dall’assemblea saranno inviati all’ufficio del Registro Unico del
Terzo Settore nei tempi e nei modi fissati dalle norme in vigore.
Art.25 Libri
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
• libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• libro dei volontari;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio
Direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
Art.26 Assicurazione
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, provvede a stipulare in favore
dei propri soci una polizza Infortuni, malattia e responsabilità civile a copertura
dell’attività associativa.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni
derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
Art.27 Scioglimento Associazione
In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,
anche non Associa ti, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri
Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del
suddetto ufficio.
Art.28 Tutela denominazione Associazione
La denominazione dell’Associazione “CORI ENSEMBLE APS ” è di proprietà degli
Associati fondatori iscritti nel libro degli Associati al momento della sua cessazione.
In caso di assenza di Associati fondatori iscritti, la denominazione è di proprietà della
Assemblea stessa.
Art.29 Abrogazione
Il presente Statuto abroga i precedenti Statuti dell’associazione.
Art.30 Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e
successive modifiche, nonché dal Codice Civile.